“Visti i rincari dei materiali da costruzione dell’ultimo anno, che hanno alterato tutti i contratti in esecuzione superando qualsiasi meccanismo di compensazione dei prezzi sino ad oggi istituito dal MIMS, purtroppo ulteriormente amplificati dall’inizio del conflitto in Ucraina, si chiede al Governo nazionale di intervenire prevedendo una nuova norma che adegui i contratti in essere e quelli futuri ai prezzi di mercato, ristabilendo degli adeguati rapporti di misura (sinallagma contrattuale) tra i prezzi dei progetti in appalto e/o già appaltati e quelli del mercato al momento di realizzazione delle stesse opere”. A chiederlo è CNA Costruzioni Sicilia, con in testa il presidente Luca Calabrese, e il coordinatore regionale, Maurizio Merlino.
“Oggi purtroppo è del tutto paradossale continuare a bandire appalti per lavori pubblici con prezziari già superati e fuori mercato già al momento della stessa gara, per via degli aumenti straordinari delle ultime settimane. Però guardando il rovescio della medaglia, è anche chiaro che risulta impossibile bloccare continuamente l’iter amministrativo di un’opera pubblica per aggiornare i prezzi di progetto a quelli di mercato.
Infatti, nell’ottica di ottimizzazione delle procedure amministrative, di controllo e gestione delle commesse pubbliche, si chiede al Governo nazionale di prevedere tempestivamente una norma all’interno del combinato legislativo che possa adeguare i prezzi dei lavori in esecuzione a quelli di mercato, anche durante il corso di realizzazione degli stessi.
E’ evidente che gli Enti non posso repentinamente aggiornare i prezziari dei lavori in appalto ogni qualvolta il mercato determini mutazioni nei prezzi, però è anche vero che bisogna superare le tempistiche cronometriche che determinano il riconoscimento dei rincari dei materiali, con la consapevolezza che tutti i lavori al momento dell’appalto, hanno già problemi in origine a causa degli aumenti dei prezzi e che gli stessi problemi non è possibile farli ricadere sulle imprese. Bisogna intervenire, così come il legislatore ha ben pensato, per sottoscrivere per i lavori degli “ACCORDI QUADRO”.
D’altronde, questa norma è già prevista per i lavori appaltati con gli “ACCORDI QUADRO”, per cui se è vero che il Governo e l’Europa hanno a cuore e tutelano le Piccole e Medie Imprese (PMI), non si comprende come le imprese vengano trattate con due pesi e due misure, favorendo chi è più grande e strutturato a discapito di chi è più piccolo e meno tutelato.
Con la conversione del D.L. 4/2022, è stato aggiunto all’art. 29 il comma 11-bis, il quale prevede una peculiare disciplina per gli “ACCORDI QUADRO”.
In particolare, per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o efficaci alla data del 29.3.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione, L. n. 25/2022) le stazioni appaltanti possono utilizzare, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori dell’accordo quadro, le risultanze dei prezziari regionali che verranno aggiornati in base alle nuove linee guida che verranno anche emanate dal MIMS, così come previsto dal comma 12 dell’art. 29.
Nelle more dell’adozione delle linee guida e, dunque, dell’aggiornamento dei prezziari in base alle stesse, il secondo periodo del comma 11-bis specifica che le stazioni appaltanti, sempre nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, possono aumentare o ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro utilizzando le rilevazioni semestrali effettuate dal MIMS ai fini della compensazione ordinaria prevista per i contratti pubblici di lavori dall’art. 29, comma 1, lett. b) del d.l. 4/2022.
A tal proposito si ricorda che il comma 2 dell’art. 29 del d.l. 4/2022 prevede che il MIMS proceda a determinare con decreto le rilevazioni delle variazioni di prezzo dei materiali da costruzione maggiormente significativi.
Tali decreti, secondo la stessa norma, sono adottati entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.
Grazie alla deroga all’art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, secondo quanto previsto nel decreto Sostegni–ter comma 1 dell’art. 29 (D.L. 27.01.2022, n. 4 convertito in Legge n. 25 del 28.03.2022), si prevede che le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione non sono più valutate per l’eccedenza del 10% rispetto al prezzo originario ma la c.d. alea contrattuale passa dal 10% al 5% rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta.
Ma a questo punto ci sorge una domanda, per gli accordi quadro aggiudicati all’indomani del 29.03.2022, che sicuramente hanno adottato gli stessi prezziari delle gare aggiudicate il giorno prima, quale trattamento verrà riservato e perché si sceglie di tutelare solo gli operatori economici aggiudicatari degli accordi quadro?”.