Statuto

STATUTO DELLA C.N.A. DELLA SICILIA

ART. 1 – DEFINIZIONE

La CNA Regionale della Sicilia (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) già Federazione Regionale della CNA della Sicilia e già CNA Comitato Regionale Siciliano, in sigla denominata in seguito “CNA Sicilia”, insieme alle altre CNA Regionali e alle Associazioni Territoriali CNA è componente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccola e Media Impresa, di seguito chiamata C.N.A. Nazionale. A questa spetta la titolarità della denominazione suddetta e del rispettivo simbolo. Il presente Statuto si uniforma allo Statuto nazionale in relazione agli scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti in esso contenuti.

ART. 2 – SEDE E SOCI

La CNA Sicilia ha sede in Palermo Via Francesco Crispi n. 72. Ad essa sono iscritti tutti i soci delle Associazioni territoriali della CNA e i soci della CNA Pensionati.

ART. 3 – FUNZIONI

La CNA Sicilia ha la titolarità piena ed esclusiva delle funzioni ad essa assegnate dallo Statuto nazionale.

In particolare:

  1. concorre, insieme agli altri pezzi del Sistema e secondo le norme statutarie, alla definizione delle linee politiche nazionali della Confederazione;
  2. è titolare della rappresentanza politica del Sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali e sindacali della regione Sicilia;
  3. rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati a livello della regione e presso le istituzioni regionali;
  4. elabora le proposte legislative da avanzare alla Regione nell’ambito della titolarità del rapporto politico e gestionale con la Regione stessa, con gli Enti e Società che ne sono emanazione, con l’Unioncamere regionale;
  5. elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative, portando a sintesi ed a scelte di priorità le istanze delle imprese socie; sottoscrive con le OO.SS. dei lavoratori accordi interconfederali aventi valenza regionale;
  6. definisce le politiche finanziarie regionali, coordinandone la realizzazione sul territorio regionale;
  7. promuove ed attua iniziative in ordine a materie tematiche che richiedano, ai fini della loro efficacia, finalizzazioni e concentrazioni di mezzi ed energie atti a realizzare economie di scala in relazione alle attività svolte sul proprio territorio, anche coordinandole con i progetti nazionali aventi lo stesso fine e lo stesso oggetto;
  8. attua e gestisce, nell’ambito delle linee confederali, le politiche ed i provvedimenti comunitari di diretta valenza territoriale;

i) definisce i criteri per l’inquadramento giuridico ed economico del personale dipendente, sia alle dipendenze della CNA Sicilia che delle società ed enti regionali facenti parte del sistema CNA Sicilia;

Nell’ambito delle funzioni attribuite mediante uno specifico Patto costitutivo fra le CNA Territoriali della regione, e con risorse e meccanismi organizzativi da stabilire all’interno del Piano strategico di sistema regionale, la CNA Sicilia potrà anche svolgere funzioni di:

  • integrazione fra le CNA Territoriali, anche attraverso economie di scala e rapporti di sussidiarietà tra CNA Territoriali e CNA Sicilia.;
  • gestione dei rapporti con la CNA Nazionale e con le altre CNA Regionali;
  • controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA Territoriali, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nel presente statuto.

ART. 4 – LA CNA

  1. La CNA costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza, delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell’impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.
  2. Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA – Associazioni Territoriali o unità di primo livello (di seguito CNA Territoriali), CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, insieme ai Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, CNA Professioni e CNA Pensionati, ai Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale.
  3. Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l’intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell’insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.
  4. L’adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all’inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.
  5. I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.
  6. Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.
  7. La Presidenza Nazionale, ai sensi dell’art. 14 lett. m) dello Statuto nazionale, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:
  8. il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
  9. l’aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l’aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l’autonomia organizzativa statutaria dell’associazione richiedente;
  10. l’affiliazione, consistente in un rapporto di adesione in cui vi è una forte coincidenza di scopi ed obiettivi politici e sindacali, tali da consentire anche l’uso del marchio CNA all’associato.

Le scelte politiche e sindacali di maggiore rilievo sono assunte di comune intesa tra l’associato e la CNA, alla quale è comunque riservata la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali in cui è presente. I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere decisi anche dalle Direzioni delle CNA Territoriali o Regionali, per quanto attiene ai rispettivi ambiti territoriali, previa comunicazione alla Direzione Nazionale.

  • Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione, viene data adeguata informativa al sistema CNA anche con il sito web.
  • Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, i livelli confederali e tutti i soggetti di cui al comma 2, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all’interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.
  • La promozione dell’attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto.

ART. 5 – IL SISTEMA CNA

1. La CNA intesa come Confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale.

2. Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:

  1. I Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, sono organizzati a livello territoriale e/o regionale ed a livello nazionale;
  2. CNA Professioni;
  3. la CNA Pensionati;
  4. i raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.

A) Le CNA Territoriali (unità di primo livello).

  1. Le CNA Territoriali, così come individuate nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale sono il livello confederale di base del sistema CNA, unità di primo livello, e sono a loro volta costituite da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno la sede della loro impresa nel rispettivo territorio. Esse comprendono tutte le strutture organizzative territoriali, i Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le Associazioni CNA medesime, unità di primo livello, si articolano.
  2. Nelle CNA Territoriali si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.
  3. Le CNA Territoriali operano per l’organizzazione di mestieri e delle rispettive Unioni di mestieri, di CNA Professioni e di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, stabilendo l’entità delle risorse da impegnare per ciascuna componente del sistema, e in particolare, per quanto attiene al funzionamento delle Unioni, mettendo a disposizione personale qualificato.
  4. Le CNA Territoriali garantiscono nel proprio statuto la partecipazione elettiva delle Unioni e dei Mestieri che le compongono, di CNA Professioni e della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all’Assemblea territoriale al fine di conferire valore confederale all’Assemblea stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli confederali del sistema CNA.
  5. I mestieri che compongono le Unioni territoriali, o le unioni quando non individuati i mestieri, concorrono alla composizione dell’Assemblea territoriale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa in base alle regole dei rispettivi statuti.
  6. La CNA territoriale o altra unità di primo livello:
  7. rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nell’ambito del territorio di loro competenza;
  8. rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
  9. garantisce che gli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai mestieri delle relative Unioni Territoriali, siano rappresentati negli organi dell’associazione;
  10. stipula, con il concorso delle Unioni e/o i Mestieri presenti sul territorio, gli accordi sindacali con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello territoriale o aziendale;
  11. individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l’intero sistema CNA. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione
  12. attua e gestisce nell’ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
  13. definisce le politiche finanziarie territoriali, nell’ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l’attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato ed efficiente dell’organizzazione;
  14. stabilisce direttamente, tenuto anche conto degli indirizzi al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e provvede alla organizzazione e gestione dello stesso nell’ambito dell’associazione;
  15. detiene il potere esclusivo nell’ambito del territorio di riferimento di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
  16. rappresenta la CNA nel medesimo ambito nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali. Anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni locali, ove queste siano di riferimento a più CNA Territoriali;
  17. le CNA Territoriali interessate costituiscono un comitato di rappresentanza unitaria presso tale ente, individuando un portavoce comune, con il supporto e il coordinamento di CNA Regionale.
  18. Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del sistema CNA in generale ed al fine di una più efficiente gestione delle risorse, le CNA Territoriali possono proporre, e richiedere alla direzione nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con la provincia istituzionale di riferimento.
  19. La CNA Territoriale individua ed organizza nell’ambito dei territori di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l’intero sistema CNA.
  20. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione.

B) La CNA Regionale

  1. La CNA Regionale, come individuata nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale, è il livello confederale regionale del sistema CNA.
  2. La CNA Regionale assicura la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali della Regione di riferimento.
  3. La Direzione Nazionale della CNA valuta la compatibilità dello statuto della CNA Regionale con i principi generali dello statuto della CNA e ne delibera l’accettazione.
  4. La CNA Regionale:
  5. rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati al livello della Regione e presso le istituzioni regionali;
  6. elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula con il concorso delle Unioni presenti nel territorio e delle loro articolazioni dei Mestieri, contratti ed accordi sindacali;
  7. elabora le proposte legislative da avanzare alle Regioni;
  8. opera nell’ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;
  9. attua e gestisce, nell’ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella propria regione;
  10. stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.
  11. D’intesa con le CNA Territoriali della Regione, la CNA Regionale svolge le funzioni di:
  12. assistere, promuovere e coordinare la fusione tra CNA Territoriali per la costituzione di CNA tra più unità di primo livello, al fine di una maggiore tutela degli interessi delle imprese associate nei rapporti con le istituzioni.
  13. assistere, promuovere e coordinare la integrazione di strutture e dei servizi, per una più efficace ed economica offerta di servizi alle imprese associate anche mediante la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
  14. gestione del rapporto con la CNA Nazionale e con le altre CNA Regionali;
  15. controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA Territoriali, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nel presente statuto, anche mediante ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti.
  16. La CNA Regionale, d’intesa con le CNA Territoriali, deve operare per l’organizzazione delle Unioni Regionali e dei Mestieri regionali, di CNA Professioni e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA se non costituiti a livello Territoriale e concordano l’organizzazione di CNA Pensionati.

C) La CNA Nazionale

  1. La CNA Nazionale costituisce il livello nazionale confederale del sistema CNA.
  2. La CNA Nazionale:
  3. rappresenta la sintesi degli interessi espressi dall’intero sistema confederale;
  4. rappresenta l’unico livello di espressione della organizzazione generale della rappresentanza in sede nazionale, europea ed internazionale;
  5. opera per realizzare l’integrazione tra i differenti ambiti associativi, basata sulla convenienza e l’utilità, la creazione di valore, la solidarietà;
  6. agisce come livello unificante l’immagine e la comunicazione dell’intero sistema CNA;
  7. promuove ed organizza sinergie tra i diversi livelli associativi, anche attraverso l’utilizzo su scala nazionale delle più rilevanti esperienze realizzate e/o la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
  8. stabilisce gli ambiti di rappresentanza delle Unioni, in relazione ad interessi economici affini ed omogenei; g. valorizza il sistema generale unitario e nazionale della rappresentanza e ne stabilisce gli standard di qualità e di comportamento, sulla base dei poteri conferitile dal presente Statuto;
  9. è titolare dei rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali nonché con le forze politiche e le Istituzioni di livello nazionale ed europeo;
  10. è titolare delle relazioni sindacali a livello nazionale e stipula contratti ed accordi sindacali;
  11. cura la formazione dei quadri e dirigenti del sistema e promuove studi e ricerche;
  12. detiene il potere esclusivo al livello nazionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.
  13. La CNA Nazionale opera per l’organizzazione dei Mestieri delle Unioni CNA, stabilendo le articolazioni dei Mestieri per ciascuna Unione, indicate all’interno del regolamento attuativo dello statuto, di CNA Professioni e CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, stabilendo le risorse da impegnare per le stesse.

ART. 6 – SCOPI E ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN DIRETTA ATTUAZIONE DEI MEDESIMI

  1. Gli scopi della CNA Sicilia sono :
  2. la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e del turismo, ed in generale del mondo dell’impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati, nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello della Regione Sicilia;
  3. la stipula di accordi e contratti sindacali del livello della Regione Sicilia;
  4. In diretta attuazione dei fini e degli scopi, la CNA Sicilia svolge le seguenti attività:
  5. organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell’interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e del turismo, ed in generale del mondo dell’impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell’ambito del sistema produttivo; promuove, inoltre, lo sviluppo dell’associazionismo tra le imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
  6. promuove e organizza servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese e agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società. Inoltre eroga servizi connessi all’attività di Agenzia per il Lavoro; Servizi di supporto alle Imprese e agli Enti pubblici e privati in materia di collocamento al lavoro, di ricerca e offerta di lavoro; Servizi nell’ambito dell’orientamento al lavoro anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche e dell’incontro della domanda/offerta di lavoro; Servizi di work experience; Promozione di stage e tirocini extracurriculari; Informazione su incentivi all’occupazione; Supporto all’autoimpiego; Servizi di orientamento, consulenza, informazione, anche individualizzati, rivolti all’inserimento e al reinserimento di soggetti svantaggiati e disabili nel mercato del lavoro, di giovani in diritto dovere di istruzione e formazione, servizi di accompagnamento al lavoro; Attività a carattere professionalizzante, svolte in forma seminariale, corsuale o laboratoriale, rivolte in particolare a soggetti deboli sul mercato del lavoro; Attività di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni socio-economici, scolastici, formativi e del lavoro, nonché di diffusione delle relative conoscenze acquisite e delle politiche attive del lavoro, strettamente connesse e/o complementari, servizi telematici ed informatici inerenti.
  7. promuove lo sviluppo e la tutela dell’assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato EPASAITACO, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561; il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152.
  8. assume iniziative volte alla qualificazione e all’aggiornamento professionale degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell’Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato (Fondazione ECIPA);
  9. attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la CNA Pensionati, garantendole ambiti di autonomia politica e di necessari supporti organizzativi;
  10. assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
  11. costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi forma giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, si dota di agenzie di stampa e propri organi di informazione ed enti di formazione;
  12. individua i bisogni degli associati nella gestione dell’impresa, nella relazione con il mercato e con l’ambiente in cui è inserita l’impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
  13. esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
  14. garantisce il funzionamento dei mestieri e delle unioni di settore regionali, coerentemente con le politiche delle analoghe strutture nazionali.
  15. tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale

ART. 7- DEMOCRAZIA ASSOCIATIVA

La vita interna della CNA Siciliana è fondata sul rispetto dei principi stabiliti nel presente Statuto e nello Statuto Nazionale, sulla autonomia delle Associazioni territoriali e sulla democrazia rappresentativa.

Le decisioni assunte dagli Organi regionali hanno, di norma, carattere vincolante per tutte le Associazioni territoriali presenti in Sicilia.

Tuttavia le decisioni che non riguardano questioni riservate all’autonomia e ai poteri propri degli Organi regionali, non sono vincolanti.

Per quanto concerne i processi unitari con altre Associazioni imprenditoriali è riservato alla CNA Siciliana il ruolo di garante di quanto si compie nell’ambito della propria giurisdizione regionale.

Ai fini del perseguimento degli scopi del presente statuto l’Assemblea adotta un Regolamento di attuazione, predisposto dalla Direzione.

Si impegna a rivolgersi al Collegio Nazionale dei Garanti e ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.

ART. 8 – ADESIONE AL SISTEMA CNA

  1. Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti ed i pensionati iscritti a CNA Pensionati.
  2. Gli associati al sistema CNA debbono:
  3. accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale e della CNA Territoriale di riferimento;
  4. rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
  5. ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell’organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
  6. l’adesione impegna l’associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione Fondazione ECIPA ed EPASA-ITACO le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l’anonimato, l’utilizzo e l’elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant’altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
  7. garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.
  8. I diritti degli associati CNA:
  9. Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
  10. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
  11. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell’organo che convoca.
  12. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
  13. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell’organo che convoca l’organo che elegge; i candidati alla presidenza territoriale, regionale di Mestiere o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale. f. Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.
  14. Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all’elettorato attivo né passivo. Le assemblee territoriali del sistema CNA stabiliscono annualmente l’entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell’assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

ART. 9 – REQUISITI NECESSARI PER FAR PARTE DEL SISTEMA CNA

  1. Per fare parte del sistema CNA, le CNA Territoriali debbono assumere statuti che garantiscano sostanzialmente:
  2. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3, 4,5,7,9;
  3. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
  4. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l’alto;
  5. l’obbligo per le CNA Territoriali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall’Assemblea Nazionale della CNA;
  6. organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con lo Statuto nazionale;
  7. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione Nazionale; una sola CNA Regionale; un solo Mestiere, una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
  8. adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
  9. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant’altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
  10. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
  11. che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
  12. il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l’incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l’incarico di Vice Presidente;
  13. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA; m. la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
  14. l’obbligo dell’uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d’atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
  15. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l’impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
  16. obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d’appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionale;
  17. obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

ART. 10 – ORGANI

Gli organi della CNA Sicilia sono:

  • Assemblea
  • Direzione
  • Presidenza
  • Presidente
  • Collegio dei Revisori dei Conti
  • Collegio dei Garanti

Sono componenti a pieno titolo dell’Assemblea, della Direzione, della Presidenza i soci o legali rappresentanti delle imprese socie e i pensionati CNA Pensionati, in regola con i pagamenti delle quote associative così come decise dagli organi.

ART. 11 – ASSEMBLEA

L’Assemblea regionale è il massimo organo deliberativo della CNA Siciliana, rimane in carica quattro anni e si svolge almeno una volta all’anno.

Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici, imprenditori e professionisti, anche pensionati, associati alla CNA in Sicilia.

La titolarità del voto in Assemblea spetta ai titolari o legali rappresentanti di imprese, anche pensionati, che ne sono membri.

Sono membri dell’Assemblea:

  1. i Presidenti in carica delle Unioni Regionali, i Presidenti di Mestiere Regionale se non presente l’Unione allo stesso livello Confederale;
  2. i Presidenti in carica delle CNA Territoriali;
  3. i Presidenti regionali in carica dell’EPASA-ITACO, della/e Società di Servizi partecipata/e da CNA Sicilia, di CNA Pensionati e dei Raggruppamenti di interesse costituiti e di CNA Professioni;
  4. un numero di titolari di imprese, eletti ogni 4 anni in base alla rispettiva consistenza associativa dalle Assemblee di iscritti tenute a livello territoriale, pari al doppio della somma di quelli indicati dai punti 1, 2 e 3 del presente articolo;
  5. un numero di titolari di imprese, eletti ogni 4 anni in base alla rispettiva consistenza associativa dalle Unioni regionali e di Mestiere costituite, pari alla somma di quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo;
  6. un numero di rappresentanti, eletti ogni 4 anni dall’Assemblea della CNA Pensionati regionale pari al 5% dei componenti di cui ai punti 1,2,3,4,5 del presente articolo;
  7. un rappresentante di ciascuno dei Raggruppamenti di interesse costituiti e di CNA Professioni.

Alle sedute dell’Assemblea partecipano, nella qualità di invitati, il Segretario Regionale di CNA Sicilia, i responsabili delle Unioni Regionali e di Mestiere costituite, i Responsabili dei dipartimenti Regionali ed i Responsabili degli Enti e Società del Sistema CNA, i Segretari territoriali delle CNA Associazioni territoriali, che dispongono del voto consultivo. Partecipano alle sedute dell’Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Garanti.

I Presidenti di cui ai punti 1,2 e 3 del presente articolo sono sostituiti di diritto nell’Assemblea dai loro successori nel momento stesso della elezione di questi ultimi.

L’Assemblea:

  • stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della Organizzazione, in sintonia con le strategie della CNA Nazionale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e del turismo, ed in generale del mondo dell’impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti della Sicilia;
  • esamina l’andamento dell’Organizzazione e delle strutture collegate;
  • approva il Piano Strategico poliennale di sistema regionale predisposto dalla Direzione;
  • approva annualmente il bilancio consuntivo regionale proposto dalla Direzione;
  • indica, su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria, annuale e pluriennale;
  • delibera, in assenza di decisioni della CNA Nazionale, in merito ai criteri di ripartizione delle quote associative fra le diverse istanze, indicando i limiti entro i quali la Direzione potrà definire la quota associativa;
  • delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all’ordine del giorno.

L’Assemblea elegge ordinariamente ogni quattro anni in apposite sedute, la Direzione, la Presidenza e con essa il Presidente, i Vice Presidenti, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.

L’Assemblea, appositamente convocata, può deliberare con maggioranza qualificata, corrispondente alla metà più uno degli aventi diritto al voto, in merito ad eventuali modifiche dello Statuto. L’Assemblea è valida quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto; qualora per due volte consecutive non sia raggiunto il “quorum”, l’Assemblea, nella successiva convocazione, può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 12 – DIREZIONE

La Direzione è composta da soci e socie titolari, o legali rappresentanti di imprese, anche se pensionati, e professionisti, che risultino regolarmente associati ad una delle Associazioni territoriali della Sicilia ed in regola con il pagamento delle quote associative che siano membri dell’Assemblea. Fanno parte di diritto della Direzione i Presidenti delle Associazioni territoriali, i Presidenti Coordinatori delle Unioni Regionali di Settore, i Presidenti di Mestiere Regionale se non presente l’Unione allo stesso livello Confederale, i Presidenti di CNA Professioni, di CNA Pensionati, dei raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA Sicilia, un numero di componenti eletti dall’Assemblea tra gli imprenditori e le imprenditrici e professionisti. Il numero dei componenti della Direzione non deve superare il 40% dei componenti dell’Assemblea. Ad essa partecipano, nella qualità di invitati, il Segretario regionale, i Segretari territoriali CNA ed i Responsabili delle Unioni di Settore e di Mestiere Regionali con diritto di voto consultivo.

La Direzione:

  1. attua e sviluppa, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa stabilite dall’Assemblea;
  2. predispone il Piano strategico poliennale di sistema regionale; il Piano è proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario regionale e viene sottoposto all’Assemblea per l’approvazione;
  3. delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari ed alla razionalizzazione degli stessi sul territorio regionale, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni dell’Assemblea;
  4. nomina, su proposta della Presidenza, il Segretario;
  5. costituisce le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell’Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone la struttura e le funzioni;
  6. esercita il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA Sicilia;
  7. delibera in merito all’acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell’ambito delle linee di politica finanziaria decise dall’Assemblea;
  8. decide, su proposta della Presidenza, la nomina dei rappresentanti della CNA della Sicilia presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, di carattere regionale, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA della Sicilia;
  9. delibera, su proposta del Segretario l’articolazione della CNA Sicilia, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA Sicilia, nonchè le assunzioni ed i licenziamenti dei funzionari;
  10. la Direzione è valida se in prima convocazione è presente la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione con qualsiasi numero. Per le delibere di cui al punto g) necessita la presenza dei due terzi degli aventi diritto;
  11. nomina il Comitato Regionale EPASA-ITACO e il Responsabile Regionale e ne approva i regolamenti e i bilanci;
  12. può attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
  13. dà esecuzione alle decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti;
  14. adisce il collegio dei Garanti regionale al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza, da parte delle articolazioni regionali del sistema CNA del presente Statuto, del regolamento e del Codice etico della CNA, e del Codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti; può impugnare altresì, innanzi al medesimo Collegio dei Garanti, atti di organi regionali per chiederne l’annullamento;
  15. presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e propone le linee di politica finanziaria annuale e pluriennale, approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell’esercizio; decide, nell’ambito delle deliberazioni dell’Assemblea, quote annuali associative;
  16. promuove l’attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di settore del sistema CNA;
  17. adotta il regolamento;
  18. delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA Sicilia;
  19. ratifica le decisioni prese in via d’urgenza dalla Presidenza.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze, ad esclusione di quelle al punto o).

ART. 13 – PRESIDENZA

La Presidenza è composta di titolari o legali rappresentanti di imprese ed è costituita dal Presidente e dai Vice Presidenti.

Ad essa partecipa il Segretario, che dispone del voto consultivo. La Presidenza promuove l’attività politica della CNA Siciliana, ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale a livello regionale; verifica l’attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione. Adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario Regionale, il Piano Strategico poliennale di sistema regionale.

La Presidenza convoca l’Assemblea e la Direzione, stabilendone l’ordine del giorno.

La Presidenza può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere di urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica. Le funzioni di cui al presente articolo si esplicano collegialmente.

ART. 14 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto tra i componenti dell’Assemblea, deve essere un titolare o una titolare o legale rappresentante di impresa. Egli rappresenta la sintesi della CNA Siciliana, ne esprime e garantisce le caratteristiche peculiari, avendo la responsabilità politica dell’operato di questa.

Il Presidente presiede gli organi ed ha la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della CNA Sicilia. In tale sua veste egli sottoscrive tutti gli atti in nome della CNA Sicilia, ed ha facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente ha la responsabilità assieme al Segretario, dell’attuazione delle decisioni politiche. E’ investito dei più ampi poteri per gli atti di ordinaria amministrazione, da intendersi come quelli diversi da quanto elencato alla lettera g) dell’art. 12 del presente Statuto; nell’ambito delle sue funzioni egli può conferire deleghe.

Il Presidente convoca la Presidenza e si rende garante, assieme al Segretario, del corretto e democratico funzionamento della vita associativa. Può conferire deleghe, con delibera della presidenza regionale, per il compimento degli atti nell’ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti di Mestiere ed ai Presidenti Coordinatori delle Unioni regionali CNA e di CNA Professioni.

Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti. Venendo a mancare il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

ART. 15 – SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Egli è responsabile del funzionamento della struttura di CNA Sicilia, e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa, compreso enti, consorzi e società facenti parte del sistema CNA regionale.

Propone alla Presidenza Regionale il Piano Strategico poliennale della CNA Sicilia.

Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Sicilia e presenta il bilancio preventivo e consuntivo.

Verifica l’attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione.

Concorre all’elaborazione delle politiche associative, coadiuva Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica della CNA Sicilia ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte.

Propone alla Direzione l’articolazione della struttura organizzativa delle aree di attività e l’attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari compresa CNA Pensionati d’intesa con la Direzione della stessa.

Stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale dipendente, nell’ambito delle compatibilità economiche definite dagli organi. Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni di tutti gli Organi della CNA Sicilia.

ART. 16 – COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è composto da n. 5 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dalla Assemblea, che non rivestono alcuna carica nell’ambito della Confederazione.

Rimane in carica per la durata di quattro anni.

Il Collegio recepisce il regolamento interno nella sua prima seduta, sulla base di quanto previsto dallo Statuto nazionale e nomina al suo interno un Presidente.

Il Collegio dei Garanti ha il compito di decidere, su istanza di ogni interessato, in punto di sola legittimità in ordine al rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi regionali.

Le sue decisioni possono essere appellate avanti il Collegio dei Garanti nazionale.

ART. 17 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea. Rimane in carica per la durata di anni quattro.

Nella prima sua riunione nomina il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Siciliana.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la coerenza formale dei suddetti bilanci e per tale funzione risponde direttamente all’Assemblea.

ART. 18 – NORME PER LE ASSEMBLEE TERRITORIALI

Le Assemblee territoriali eleggono i membri dell’Assemblea regionale di loro competenza.

ART. 19 – I MESTIERI E LE LORO UNIONI

La CNA Sicilia costituisce i Mestieri e le Unioni regionali così come individuate nel Regolamento regionale, nel rispetto di quanto stabilito nello Statuto nazionale e nel Regolamento nazionale.

A livello regionale il Presidente della CNA, con delibera della propria presidenza, delega di norma, al Presidente Coordinatore di Unione di:

  1. rappresentare gli interessi degli associati dei mestieri che compongono l’Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;
  2. rappresentare istituzionalmente, ove necessario, le relative articolazioni di Mestiere;
  3. elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori coadiuvato dai Presidenti di Mestiere interessati;
  4. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa del rispettivo livello confederale;
  5. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

Il Presidente della CNA, con delibera della propria Presidenza, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente Mestiere o al Presidente Coordinatore di Unione regionale.

  1. Gli organi delle Unioni regionali sono: Consiglio, Presidente Coordinatore. Il Consiglio regionale di Unione si riunisce su convocazione del Presidente dell’Unione stessa. Una volta ogni 4 anni, in corrispondenza delle assemblee elettive confederali, è convocato per:

· eleggere il Presidente Coordinatore;

· eleggere i rappresentanti dell’Unione regionale al Consiglio nazionale di Unione, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Nazionale, che salvaguardino la rappresentatività del Consiglio nazionale di Unione in rapporto alla consistenza associativa di ciascuna Unione;

  • Gli organi dei Mestieri Regionali costituiti sono: il Consiglio e il Presidente.

· Il Consiglio Regionale è composto da tutti i Presidenti di Mestiere Territoriale, si può aggiungere un numero di imprenditori per ogni mestiere che lo compone, oppure stabilire un peso al voto del Presidente del mestiere in proporzione alla numerosità degli iscritti, si riunisce solo in fase elettiva. · La CNA Regionale, o l’Unione appositamente delegata individua e indica, tra i componenti il consiglio, con le modalità più consone alla dimensione del mestiere e coinvolgimento degli imprenditori, il presidente di mestiere territoriale a Presidente Regionale tra i componenti il consiglio; oppure può optare per l’individuazione dello stesso attraverso una procedura elettiva tra i componenti il Consiglio.

· Se ritenuto opportuno il Presidente regionale del mestiere, può dotarsi di un comitato esecutivo da 3 a 9 membri.

ART. 20 – RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

I Raggruppamenti di interesse si costituiscono a livello regionale secondo i criteri dettati dallo Statuto nazionale.

I Raggruppamenti di interesse sono identificati nel Regolamento regionale.

L’Assemblea regionale costituisce nuovi Raggruppamenti di interesse su proposta della Direzione regionale. Nel caso in cui tali Raggruppamenti di interesse siano già organizzati a livello nazionale, CNA Sicilia si impegna a costituirli con la medesima denominazione e modalità di costituzione.

ART.21 – CNA PROFESSIONI

  1. CNA Professioni è l’articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all’art. 26 D. Lgs. 206/2007.
  2. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.
  3. Le associazioni professionali, ai sensi dell’art. 6, lett. C) dello statuto nazionale, aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Presidenza Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Presidenza Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l’adesione a CNA Professioni.
  4. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: “aderente a CNA Professioni”.

ART. 22 – REGOLAMENTO ATTUATIVO

Il Regolamento regionale, approvato dalla Direzione, é finalizzato a chiarire gli aspetti attuativi ed esplicativi dei principi e delle norme contenuti nel presente Statuto. La sua approvazione deve avvenire entro tre mesi dalla adozione del presente Statuto.

ART. 23 – AUTONOMIA FINANZIARIA E FONDO COMUNE

Nell’ambito di quanto stabilito dallo Statuto nazionale, la CNA Sicilia ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

La CNA Sicilia è dotata di un proprio fondo comune.

Il fondo comune della CNA Sicilia è costituito dalla percentuale spettante sulle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie versate dagli associati detratte le spese di gestione; dai beni mobili ed immobili acquistati con il fondo comune e dai contributi indirizzati alla CNA Regionale dalle CNA Territoriali, dall’EPASA-ITACO, dalla CNA Pensionati e da ogni altro ente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 148, comma 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della CNA Sicilia.

Inoltre le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili per atto tra vivi.

L’entità ed i criteri con cui si costituisce il fondo comune sono stabiliti dal Regolamento. I creditori della CNA Sicilia possono fare valere i propri diritti solo sul relativo fondo comune della CNA Sicilia.

In caso di scioglimento della CNA Sicilia, il patrimonio sarà devoluto integralmente ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto del disposto dell’ art. 148, comma 8 del DPR 22 dicembre 1996, n. 917.

ART. 24 – BILANCI

Gli Organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza siano essi consuntivi che preventivi.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di aprile di ciascun anno.

Qualora ciò non sia possibile, sentito il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, la Direzione delibera motivatamente un nuovo termine nel quale venga a concludersi l’esercizio provvisorio, comunque non oltre il mese di giugno.

I bilanci consuntivi, nonchè le relative situazioni patrimoniali, sono approvati, previo esame del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, entro il mese di novembre di ogni anno, e devono essere portati a conoscenza reciproca delle diverse strutture.

Il bilancio regionale viene elaborato su uno schema conforme a quello unico nazionale, ai sensi dell’art. 23, 1° comma dello Statuto nazionale.

Nei bilanci devono essere fedelmente riportate anche le situazioni patrimoniali consolidate degli Enti, Società e strutture di diretta emanazione o partecipate.

In ogni caso il bilancio sarà costituito da un rendiconto economico e finanziario nel pieno rispetto del disposto dell’art. 148, comma 8 del DPR 22 dicembre 1996, n. 917. Al fine di sintonizzare il Bilancio regionale a quello delle associazioni territoriali, le Associazioni territoriali devono inviare copia dei bilanci alla Presidenza della CNA Sicilia

ART. 25 – PIANO STRATEGICO

La CNA Sicilia adotta il Piano Strategico sulla base di quanto stabilito dall’art. 24 dello Statuto Nazionale.

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

La CNA Sicilia adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni regionali e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema regionale CNA.

In particolare, le Unioni partecipano alla definizione del Piano Strategico della CNA Sicilia

ART. 26 – INCOMPATIBILITA’ E CUMULO DELLE CARICHE

Il ruolo di Presidente, Vice Presidente e di componente la Presidenza Regionale, di Presidente Coordinatore di Unione regionale e di Presidente di Mestiere e di Raggruppamento di interesse regionale e di CNA Professioni è incompatibile con l’assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, deputato regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi regionali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l’estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario Regionale.

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l’appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

Gli incarichi di direzione in Enti pubblici, Enti economici di natura pubblica o a partecipazione pubblica possono essere assunti dagli interessati che ricoprono gli incarichi di cui al primo e quarto capoverso previo l’assenso della Direzione regionale che ne verifica le compatibilità funzionali.

L’eventuale successivo venir meno delle ragioni di incompatibilità può consentire agli organi competenti il ripristino del ruolo, trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità. Per quanto concerne la disciplina del cumulo delle cariche si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento.

ART. 27 – CODICE ETICO

La CNA Sicilia recepisce il Codice etico approvato dall’Assemblea Nazionale.

ART. 28 – RELAZIONI INTERNE

Il mancato rispetto del presente Statuto, può provocare il commissariamento e lo scioglimento degli organi statutari inadempienti.

Per quanto attiene le Associazioni territoriali, è competente la Direzione regionale, sentita la Direzione nazionale.

Le violazioni di minore gravità, ma comunque tali da non consentire un tranquillo andamento dei rapporti interassociativi (non tempestivo adeguamento delle delibere degli Organi regionali, colpevole o doloso ritardo nel versamento dei contributi associativi, ecc.) danno facoltà alla Presidenza regionale di intervenire direttamente sull’organo inadempiente, al fine di comporre la controversia.

 ART. 29 – MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche da apportarsi al presente Statuto devono essere deliberate secondo quanto previsto al precedente art. 11.

ART. 30 – RINVIO LEGISLATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto nazionale e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 31 – APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MANDATO PER LA LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI

Il presente Statuto, valido per la CNA Sicilia, approvato dall’ Assemblea regionale del 25 marzo 2021 e successive modifiche e integrazioni, abroga ogni precedente similare normativa. L’Assemblea regionale attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Legale rappresentante e Presidente pro-tempore espresso e formale mandato per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.