CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA
(Approvato dalla Direzione Nazionale il 27.09.2007)
(Modificato dalla Direzione Nazionale il 6.4.2017)
PREMESSA GENERALE
Riconoscendosi pienamente nei principi e nei valori sanciti dalla Costituzione repubblicana e in un’economia di libero mercato e ponendosi l’obiettivo di contribuire nell’assoluto rispetto delle leggi alla crescita economica, civile e democratica del Paese a partire dalle realtà in cui opera, la CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, intende perseguire l’affermazione di un codice etico del comportamento imprenditoriale e deontologico per gli associati, i dirigenti e i dipendenti della Confederazione.
In tal senso la CNA si pone come espressione di una identità etica collettiva ed impegna se stessa e le sue componenti: le Associazioni territoriali e regionali; gli imprenditori associati; i dirigenti, anche pensionati, che rivestono incarichi associativi; i dipendenti del Sistema CNA; i rappresentanti CNA in organismi esterni ad adottare modelli di comportamento ispirati all’autonomia, integrità, eticità, all’interesse generale del sistema confederale, e volti a garantire il rispetto della legge all’interno sia della stessa Confederazione che delle singole imprese associate.
Tutto il Sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici confederali, è impegnato nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l’immagine dell’intera categoria e del Sistema, presso la pubblica opinione e le istituzioni.
La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento. L’intero codice etico della CNA, deve essere adottato, recepito ed attuato da tutti gli enti e società di emanazione o di proprietà della CNA Nazionale; costituisce modello di riferimento per le articolazioni confederali del sistema CNA e per gli enti e società di loro emanazione, che con autonome delibere, dei competenti organi, provvederanno ad adottarlo con gli opportuni adattamenti. Esso si compone di due parti.
La prima contiene le norme di comportamento generali che devono informare ogni ambito della attività professionale e corporativa dell’associato e del dipendente CNA. Nella seconda sono, invece, stabiliti ed approfonditi i principi specifici, che costituiscono la struttura del modello di organizzazione e gestione volto alla prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
I PARTE – IL CODICE ETICO
Art. 1 – I doveri e gli obblighi degli associati
Gli associati CNA si impegnano a tener in primaria considerazione l’interesse generale dell’imprenditoria italiana ed europea e del Sistema confederale.
Riconoscono come fondamentali e fondanti il sistema valori quali la legalità, il rispetto delle regole e la trasparenza del mercato. In virtù di questo principio, ogni associato s’impegna a evitare e rifiutare ogni contatto con organizzazioni mafiose, della criminalità organizzata e con chi pratica comportamenti coercitivi tesi anche ad impedire la libera concorrenza tra le imprese.
Sono fortemente consapevoli dell’importanza di non sottostare ad alcun ricatto di quelli messi in pratica dalle organizzazioni criminali come racket, estorsioni, usura, e qualsiasi forma di vessazione.
Collaborano con tutte le istituzioni provinciali preposte all’ordine pubblico e ai controlli per il rispetto della legge, e a denunciare direttamente, o tramite l’Associazione, alle forze dell’ordine, ogni attività illegale, anche in forma indiretta, di cui si trovassero a essere vittime.
Essi pertanto si impegnano:
· a come imprenditori
· ad applicare leggi e contratti di lavoro, a comportarsi con correttezza nei confronti dei propri collaboratori favorendone la crescita professionale e salvaguardandone la sicurezza sul lavoro;
· a mantenere un atteggiamento rispettoso della libera concorrenza e dei diritti dei consumatori;
· a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione, i partiti politici e con tutte le istituzioni della vita sociale;
· a considerare la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento con impegno costante.
b. come associati
· a partecipare, in modo assiduo e continuativo, alla vita associativa;
· a contribuire alle scelte associative in piena autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l’interesse dell’intera categoria, nel contesto generale delle scelte della Confederazione;
· a non aderire ad Organizzazioni, che perseguono obbiettivi confliggenti con quelli della CNA ovvero siano portatrici di interessi contrapposti a quelli tutelati dalla stessa; in ogni caso, a comunicare tempestivamente all’Associazione di appartenenza le adesioni ad altre Organizzazioni;
· a rispettare le delibere e gli orientamenti che la Confederazione, ai diversi livelli e ambiti associativi, prende nelle diverse materie e ad esprimere le proprie personali opinioni preventivamente nelle sedi preposte al dibattito interno, evitando di partecipare ad incontri e riunioni tendenti a precostituire orientamenti degli organi, salvaguardando l’autonomia ed il rispetto della correttezza del rapporto anche con chi esprime posizioni diverse;
· ad informare tempestivamente la Confederazione di ogni situazione suscettibile di modificare il proprio rapporto con altri imprenditori e/o con la Confederazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto; · a tutelare la reputazione e l’immagine della Confederazione e dei suoi dirigenti in ogni sede in cui venga messa in discussione.
c. come dirigenti che rivestono incarichi associativi
Essere a conoscenza che l’elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ai valori ed ai principi del Sistema CNA, nonché all’integrità morale ed etica dei candidati; ciascuno di essi, prima di presentare qualunque candidatura a qualunque livello associativo confederale o incarico anche esterno per la CNA, deve dichiarare sul proprio onore di non aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, contro lo Stato o l’Unione Europea, né di avere procedimenti penali in corso per tali reati, né procedure concorsuali.
I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.
I nominati si impegnano a:
· assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il Sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti;
· rispettare puntualmente tutte le disposizioni e procedure previste dal modello di organizzazione e gestione volto alla prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 così come previste dalla II parte del presente codice etico e dai manuali di procedura emanati dalla Confederazione e dalle singole articolazioni organizzative.
· mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, prescindendo dalle personali convinzioni politiche nell’espletamento dell’incarico;
· seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l’unità del Sistema verso il mondo esterno;
· proporre all’organo di appartenenza iniziative, programmi e progetti, solo se conformi alle norme in vigore e tali comunque da non far conseguire ad alcuno indebiti contributi, vantaggi, finanziamenti;
· segnalare immediatamente al competente organo di appartenenza ogni e qualsiasi situazione che possa porre il dirigente CNA in situazione di conflitto di interessi, di qualunque natura o causa, con il Sistema CNA;
· comportarsi con lealtà, onestà e correttezza nello svolgimento del mandato ricevuto, nei confronti degli altri membri dell’organo di appartenenza, degli altri organi confederali e delle altre componenti il Sistema CNA;
· impegnarsi ad avvertire immediatamente di qualunque fatto, atto o evento, che comunque, in qualunque modo possa danneggiare l’immagine, la credibilità e la reputazione della CNA o di sue singole componenti;
· fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
· trattare gli associati con uguale dignità;
· mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell’attività legislativa ed amministrativa;
· coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell’Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
· rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all’immagine degli imprenditori associati alla CNA;
· non concorrere a lavori commissionati dalla Confederazione. Si impegnano, inoltre, a far sì che qualunque tipo di compenso economico (indennità o rimborso spese) derivante da incarichi associativi abbia carattere di documento pubblico accessibile a tutti gli associati. · accettare le decisioni degli organi della Confederazione ed a contestarli solo nei modi e forme previsti dallo Statuto e dal Regolamento della CNA; · a non assumere incarichi direttivi o far parte di organi in Organizzazioni concorrenti. Le medesime preclusioni valgono anche per i membri degli organi della Confederazione, anche senza cariche dirigenziali.
Art. 2 – I doveri e gli obblighi dei dipendenti CNA
Tutti i dipendenti della CNA, a qualsiasi livello di inquadramento ed indipendentemente dalla natura del rapporto lavorativo, sono tenuti a:
· rispettare le norme organizzative e disciplinari adottate dagli organi dei vari livelli associativi, con lealtà e correttezza;
· rispettare puntualmente tutte le disposizioni e procedure previste dal modello di organizzazione e gestione volto alla prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 così come previste dalla II parte del presente codice etico e dai manuali di procedura emanati dalla Confederazione e dalle singole articolazioni organizzative;
· applicare con scrupolo e diligenza le norme procedimentali nello svolgimento dei servizi agli associati CNA, al fine di evitare loro pregiudizi e ritardi e comunque per evitare di far conseguire loro indebiti contributi, aiuti, sussidi e finanziamenti;
· svolgere l’attività lavorativa nell’interesse della CNA, attenendosi alle direttive degli organi associativi al fine di conseguire i risultati indicati dalla Confederazione;
· informare e concordare con la CNA su eventuali incarichi o rapporti di lavoro o collaborazione esterni al Sistema e comunque secondo quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento CNA;
· tenere comunque un comportamento diretto a tutelare gli interessi della CNA, anche in termini patrimoniali, evitando comportamenti pregiudizievoli per l’immagine, la reputazione, il patrimonio e le finanze della CNA, nel rispetto dei doveri di diligenza ed affidamento inerenti al rapporto di lavoro subordinato.
Art. 3 – I doveri e gli obblighi dei rappresentanti CNA in organismi esterni
Gli associati, i dirigenti eletti negli organi confederali, i dipendenti CNA ed anche i soggetti esterni alla CNA che, su designazione degli organi di questa, vengono nominati in organismi di enti, società, istituzioni pubbliche o private, sono tenuti a:
· a svolgere il loro mandato nell’interesse dell’Ente designante e degli imprenditori associati, nel rispetto degli orientamenti che la Confederazione deve loro fornire;
· all’informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
· ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi o altro interesse personale, comunque rispettando quanto disposto al precedente Articolo 2 lettera c), come obbligo ed impegno informativo;
· a rimettere il mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione assidua e continuativa;
· a rimettere, a semplice richiesta, il mandato, allorché gli organi della Confederazione lo richiedano;
· ad informare la Confederazione e concordare con essa ogni ulteriore incarico derivante dall’Ente in cui si è stati designati.
I designati alla nomina negli organismi esterni alla CNA, prima di accettare la carica, debbono sottoscrivere una dichiarazione, con cui dichiarano espressamente di essere a conoscenza delle norme del codice etico ed in particolare di quanto stabilito al presente articolo. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione è impeditivo alla designazione.
II PARTE – ORGANISMO DI VIGILANZA CNA NAZIONALE
Le norme previste dalla presente parte costituiscono, insieme alle norme di comportamento generali stabilite nella prima parte, i principi alla base del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” dell’intero sistema CNA per prevenire la commissione da parte dei propri dirigenti e dipendenti dei reati rilevanti ai sensi del. D. Lgs. 231/01.
Art. 4 – Destinatari
Le disposizioni della II parte del presente Codice Etico si applicano, senza alcuna eccezione:
- ai membri degli organi dirigenti del sistema, e quindi espressamente, ai membri della Direzione, della Presidenza o organo equivalente, al Presidente, al Segretario Generale o figura equivalente;
- ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori, e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, sono sottoposti alla vigilanza degli organi dirigenti di cui alla lettera a) ed ai dirigenti della Confederazione;
- i consulenti ed i fornitori di beni e servizi, anche professionali, che svolgano attività in nome e per conto della CNA o sotto il controllo della stessa.
Art. 5 – Organismo di Vigilanza
L’organismo di Vigilanza è composto da un membro della Direzione, della Presidenza Nazionale, del Collegio dei Revisori, ciascuno scelto dal rispettivo organo, e da due dipendenti di livello non inferiore a quadro senior indicati dalla Presidenza.
L’Organismo di Vigilanza sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 11 della II parte del presente codice, vigila sul funzionamento e l’osservanza del modello di gestione e controllo, ne individua le criticità e, ove ritenga possibili dei miglioramenti, propone alla Direzione interventi di modifica al modello, comunica al Segretario Generale, le risultanza delle verifiche e controlli effettuati. Con cadenza temporale periodica l’Organismo di Vigilanza riceve dal Segretario Generale un’informativa dei provvedimenti adottati in seguito alle segnalazioni delle violazioni e delle anomalie rilevate ai sensi del presente codice, ne valuta l’adeguatezza e, se del caso, può chiedere al Segretario Generale ulteriori interventi. L’organismo di vigilanza, infine, riferisce alla Direzione su tutte le attività da esso svolte quando espressamente richiesto .
I membri dell’Organismo di Vigilanza possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nelle aree sensibili al rischio di commissione reati rilevanti ai sensi del D.Lgvo 231/2001.
Art. 6 – Il Principio generale “Il rispetto della legge”
I destinatari, sono sempre e comunque tenuti a rispettare tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti comunitari, statali, regionali, e di tutte le pubbliche amministrazioni competenti, nonché le norme vigenti in ciascun Paese estero in cui essi abbiano, per motivi inerenti lo svolgimento di incarichi confederali, ad operare.
Nessun obiettivo della CNA è perseguito né realizzato in violazione delle leggi. Qualsiasi violazione di norme giuridiche, cui possa conseguire qualsiasi rischio di coinvolgimento della CNA, deve essere immediatamente interrotta e comunicata al Segretario Generale, o altro procuratore speciale, all’Organismo di Vigilanza.
Art. 7 – Eticità dei comportamenti
I destinatari, oltre al rispetto della legge, sono tenuti ad un comportamento eticamente corretto, secondo quanto previsto nella parte I del presente Codice Etico. Non sono in ogni caso eticamente corretti e sono quindi assolutamente vietati i comportamenti di qualunque destinatario diretto a procurare un indebito vantaggio o interesse per sé o per la CNA. In nessun caso il perseguimento dell’interesse della CNA può giustificare una condotta in violazione e/o difformità delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente codice.
Art. 8 – Principio generale Imparzialità e Conflitto di Interessi
I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse o che possano interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali. Ogni situazione di conflitto di interessi deve essere immediatamente comunicata ai rispettivi organi o superiori gerarchici dai destinatari, che si astengono dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il conflitto afferisce. Se il conflitto di interessi riguarda il Segretario Generale, questi si astiene dal compiere l’atto, investendo dello stesso la Direzione, o, in caso di urgenza, la Presidenza.
Art. 9 – Principio Procedure e deleghe
Le aree sensibili al rischio di commissione reati rilevanti ai sensi del D. Lgvo 231/2001, riguardano le attività di rappresentanze svolte dalla CNA negli Organismi Pubblici di assegnazione e gestione di risorse economiche ovvero le attività di acquisizione di finanziamenti per la realizzazione di progetti. In tali settori la CNA ha adottato un manuale di procedure che garantisce il rispetto dei principi della separazione delle funzioni, della documentabilità delle operazioni e del controllo.
Tutte le azioni e attività effettuate dalla CNA o per suo conto devono essere, in un regime di riservatezza, legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti; aperte ad analisi e verifiche obiettive, con precisa individuazione dei soggetti coinvolti; basate su informazioni corrette e complete.
Art. 10 – Principio dell’informativa contabile e di gestione
La contabilità deve essere fondata su principi di trasparenza, verità e completezza dei dati e di tutte le registrazioni.
Tutti i destinatari sono tenuti a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati in modo completo e fedele nella contabilità.
Per ogni operazione è conservata agli atti un’adeguata documentazione, cartacea o informatica, di supporto, volta a consentire:
– l’agevole verifica e ricostruzione contabile;
– la ricostruzione accurata dell’operazione;
– l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità e decisione.
Ciascuna operazione deve riflettere quanto evidenziato nella documentazione di supporto.
Ogni dipendente è tenuto a segnalare, con tempestività e riservatezza, al proprio superiore e all’Organismo di Vigilanza ogni omissione, imprecisione o falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui sia venuto a conoscenza. Il responsabile delle funzione, a sua volta, ne informa il Segretario Generale che, valutate le circostanze, se del caso, adotta i necessari provvedimenti.
Art. 11 – Obblighi di vigilanza ed informazione
Tutti i destinatari, addetti ad una delle aree sensibili di cui all’allegato A), sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio organo di appartenenza o i propri superiori gerarchici ogni notizia appresa nell’ambito delle funzioni attribuite circa violazioni di norme o regolamenti che possano, a qualsiasi titolo, coinvolgere CNA in reati rilevanti ai sensi del del D. Lgs. 231/2001. Dette violazioni devono essere portate a conoscenza anche dell’Organismo di Vigilanza.
La segnalazione di cui al precedente comma deve essere data in forma scritta e non anonima. I responsabili operativi delle aree sensibili sono tenuti a vigilare sull’operato dei propri collaboratori, al fine di prevenire e far cessare qualsiasi comportamento rilevante ai fini della commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.
Art. 12 – Principio Rapporti con le pubbliche istituzioni e i pubblici funzionari
I rapporti con le pubbliche amministrazioni, istituzioni pubbliche, italiane ed estere, organizzazioni pubbliche interne o internazionali e con i loro funzionari (o soggetti che agiscono per loro conto) sono ispirati a principi di correttezza, lealtà e trasparenza, nella rigorosa osservanza delle leggi in vigore.
- Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari, o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, salvo che si tratti di dono o utilità d’uso di modico valore.
- È fatto divieto di offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.
- Il personale incaricato, in corso di trattativa, o durante l’esecuzione di un progetto, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, deve astenersi da cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione, anche a mezzo di influenze politiche, personali, o di altra natura.
- Il dirigente o il dipendente della CNA che segue una fase di procedura diretta ad ottenere benefici o contributi pubblici di qualunque natura, non deve in alcun caso avere interessi personali o familiari, riguardo al contributo o beneficio da ottenere. Egli deve immediatamente dichiarare la propria situazione di incompatibilità, così da permettere che la pratica sia assegnata ad un altro dirigente o dipendente della CNA. Qualora la situazione di incompatibilità possa comunque configurarsi, questa rinuncerà alla domanda e al relativo contributo o beneficio.
- Nel caso dell’effettuazione di una gara pubblica con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.
- Nel caso in cui la CNA si avvalga di un consulente o un soggetto “terzo” nei rapporti verso la P.A., si assicurerà che quest’ultimo abbia conoscenza dei protocolli e del codice etico e si impegni rispettarli.
- Il dirigente o il dipendente che abbia incarichi politici o di altra natura esterni al sistema CNA, non può essere incaricato di svolgere alcuna funzione inerente a pratiche, procedure, progetti ed iniziative, la cui valutazione e decisione è rimessa all’ente in cui il dirigente o dipendente CNA ha incarichi politici o di altra natura.
Art. 13 – Richiesta fondi pubblici allo Stato, Unione Europea, ad altro ente pubblico e loro gestione
In relazione a richieste di fondi pubblici allo Stato, Unione Europea o altro ente pubblico ed al loro utilizzo, la CNA è tenuta a procedere in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme del presente Codice Etico e delle procedure interne, anche al fine di evitare la commissione di possibili atti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
È pertanto vietato ai destinatari di:
- impiegare i fondi ricevuti da CNA per favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività con finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti;
- utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi, attestanti cose non vere o omettere informazioni dovute al fine di conseguire indebitamente i fondi;
- promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio necessario per l’ottenimento di fondi da parte della CNA;
- promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una somma di denaro od un’altra utilità al fine di fargli omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio al fine di favorire l’ottenimento di fondi da parte di CNA;
- indurre, con artifici o raggiri, lo Stato o gli enti pubblici ed i loro funzionari o dirigenti, in errore al fine di far ottenere a CNA i fondi;
- alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati, informazioni e programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti per poter ottenere i fondi o maggiorare l’importo di fondi già ottenuti, ma in misura minore.
III PARTE – NORME FINALI
Art. 14 – Violazioni del Codice Etico – Sanzioni
L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale del contenuto dei rapporti degli associati e dei destinatari di cui all’art. 4 con la CNA, a qualunque titolo costituiti (mandato elettivo, rapporto di subordinazione; consulenza ed altro).
La violazione dei doveri e degli obblighi derivanti dal presente codice etico comporta l’applicazione delle procedura sanzionatoria prevista dall’art. 18 del Regolamento CNA.
Qualunque associato può segnalare al competente organo associativo la violazione delle norme del presente codice etico da parte di un associato, ovvero di un dirigente o di un dipendente CNA. L’organo valuta la segnalazione e ove lo ritenga, chiede al competente collegio dei garanti l’applicazione di una sanzione, proporzionata alla gravità rilevanza e pregiudizio subito dalla CNA in relazione al fatto contestato.
Prima di richiedere l’applicazione della sanzione al Collegio dei Garanti, l’organo competente è comunque tenuto a contestare il fatto all’interessato, ponendolo nelle condizioni di esporre compiutamente le proprie ragioni difensive.
Per i soggetti indicati nell’art. 4 alle lett. a) e b) le violazioni delle disposizioni del Codice Etico costituiscono lesione del rapporto fiduciario con la CNA ed integrano un illecito disciplinare: l’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’instaurazione di un eventuale procedimento penale.
Nei casi giudicati più gravi la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere dal dipendente, ovvero all’interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo o la decadenza dall’organo, se membro di esso.
In particolare, per quanto concerne i lavoratori subordinati (soggetti sub b dell’art. 4), le sanzioni saranno comminate nel rispetto dell’art. 7 L. 300/70, nonché di ogni altra norma di legge e di contratto applicabile in relazione alla fattispecie realizzata, alla gravità del fatto ed alla natura del singolo rapporto di lavoro. Ai lavoratori subordinati potranno essere applicate le seguenti sanzioni: rimprovero verbale o scritto, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso, licenziamento senza preavviso.
Nei casi in cui la violazione sia commessa da soggetti facenti parte di organi direttivi (soggetti sub a dell’art. 4), la valutazione spetterà al Collegio dei Garanti, che comminerà la sanzione in funzione della gravità, secondo quanto previsto dal regolamento della CNA. Nei rapporti contrattuali (soggetti sub c dell’art. 4) a seconda della gravità della violazione, il contratto sottoscritto potrà intendersi risolto per inadempimento imputabile ed importante, ai sensi degli articoli 1453 e 1455 Codice Civile.
Di ogni violazione della II parte del Codice Etico contestata ne deve essere data informazione all’Organismo di Vigilanza.
Art. 15 – Diffusione Codice Etico
Il Segretario Generale, o altro procuratore speciale, cura la diffusione del Codice Etico presso i Destinatari, con le modalità più efficaci e adeguate al sistema CNA (trasmissione tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna brevi manu, pubblicazione sul sito internetwww.cna.it ).
Delle modalità di diffusione è informato l’Organismo di Vigilanza, che, qualora lo ritenga necessario, può chiedere di procedere a diverse forme di comunicazione ai fini della divulgazione del Codice Etico.
Nei contratti stipulati dalla CNA deve essere inserita una clausola volta ad informare i terzi dell’esistenza del Codice Etico, del seguente tenore: “Codice Etico: il presente contratto è integrato dalle norme del Codice Etico CNA (pubblicato sul sito internet all’indirizzo www.cna.it ), la cui violazione potrà comportare anche la risoluzione del presente contratto”
La II parte del codice etico, ed il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” sono soggetti a revisioni e aggiornamenti, da parte della Direzione Nazionale CNA, su proposta dell’Organismo di Vigilanza.