REGOLAMENTO
attuativo dello Statuto della CNA SICILIA
Approvato il 13/05/2021
ART. 1 – Principi
Ai sensi dello Statuto regionale, la CNA Regionale della Sicilia si dota di un proprio Regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.
ART. 2 – Competenza
Il Regolamento è approvato dalla Direzione con voto favorevole di almeno il 50% più 1 dei presenti. Eventuali variazioni al Regolamento sono approvate dalla Direzione con la stessa maggioranza.
ART. 3 – Norme integrative
Il Regolamento è integrato dal Codice Etico della CNA, i cui principi, norme e procedure costituiscono parte integrante del Regolamento stesso.
ART. 4 – Modalità di convocazione degli Organi
Gli Organi devono essere convocati in forma scritta a mezzo posta elettronica, o altro idoneo sistema di comunicazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la riunione.
La convocazione deve contenere:
1. la località, la data e l’ora fissate per la riunione, con specificato l’orario della prima e della seconda convocazione;
2. fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora;
3. l’ordine del giorno, con esposizione sintetica, per punti, degli argomenti da trattare.
In casi eccezionali e di particolare urgenza la convocazione degli Organi può avvenire anche a mezzo telegramma, fax o e-mail da trasmettere entro il giorno precedente a quello in cui è fissata la riunione in prima convocazione.
Le convocazioni della Presidenza possono essere programmate nella precedente riunione senza necessità di ulteriore avviso, dandone comunque comunicazione agli eventuali assenti. La Presidenza è convocata dal Presidente, o da persona da questi incaricata, ed è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano di età. In casi eccezionali e di particolare urgenza la Presidenza può essere convocata, a cura del Presidente o di persona da questi incaricata, indicando luogo, giorno e orario della convocazione. Ogni riunione di ciascun Organo deve essere verbalizzata in forma sintetica; i verbali devono essere approvati nella successiva riunione.
L’Assemblea è convocata annualmente dalla Presidenza ed è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell’Assemblea ad altri componenti la Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Segretario regionale. Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l’Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l’ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente
la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori, d’accordo con la Presidenza.
E’ fatto obbligo alla Presidenza di convocare l’Organo entro 30 giorni dalla richiesta, se questa è avanzata in forma scritta, con precisato l’ordine del giorno da trattare, e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
La Direzione è convocata dal Presidente o da persona da questi incaricata, ed è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell’Assemblea ad altri componenti la Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Segretario regionale. Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l’Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l’ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori, d’accordo con la Presidenza.
Il Presidente può individuare un Vice Presidente con funzioni di vicario, entro 60 giorni dalla propria elezione.
ART. 5 – Modalità di funzionamento e composizione dell’Assemblea
L’Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all’ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza regionale può deliberare su argomenti non previsti all’ordine del giorno. Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l’Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l’ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori, d’accordo con la Presidenza.
Dell’Assemblea fanno parte coloro che sono previsti dallo Statuto regionale.
ART. 6 – Assemblea Elettiva
L’Assemblea quadriennale, elettiva delle cariche, è convocata in prima convocazione con preavviso ai Presidenti delle CNA territoriali almeno (90) giorni prima della data prevista. Con la convocazione dell’Assemblea elettiva tutte le Associazioni di cui al primo comma del presente articolo provvedono all’elezione dei propri componenti, che avverrà sempre da parte dell’organo associativo a più larga composizione.
La Presidenza regionale, nel convocare l’Assemblea elettiva, fornirà i rapporti di rappresentatività stabiliti dalla Direzione regionale. La rappresentatività è calcolata sulla base degli iscritti, dichiarati e con quote versate, dell’anno precedente a quello dell’Assemblea elettiva.
La Presidenza regionale richiederà tutte le informazioni ritenute opportune sui componenti l’Assemblea regionale alle CNA territoriali e CNA Pensionati, di cui essi sono relativa espressione. I Presidenti delle associazioni medesime sono tenuti, previo acquisizione del consenso al trattamento dati ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche, sulla base di moduli predisposti da CNA Sicilia, a fornire tutte le informazioni richieste ed eventuali variazioni intervenute successivamente alle medesime, al fine di acclarare il mantenimento dei requisiti, secondo lo statuto e il Codice Etico, di ammissibilità all’Assemblea. In caso di omissioni, false informazioni, ed in tutte le altre ipotesi previste dal presente regolamento o dal codice etico o dallo Statuto, la Presidenza regionale può richiedere al collegio dei Garanti, la sospensione o decadenza dei componenti in questione.
I componenti di diritto dell’Assemblea decadono al decadere del diritto e vengono automaticamente sostituiti. I componenti l’Assemblea regionale decadono qualora non risultino iscritti, con regolare versamento delle quote, all’ Associazione territoriale e alla CNA Pensionati. Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi in caso di provvedimenti disciplinari adottati dalle Associazioni di cui sono soci. I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possono più fare parte dell’Assemblea, vengono sostituiti in una assemblea successiva. L’Assemblea elettiva elegge le cariche associative a scrutinio segreto salvo altra modalità adottata con il voto di almeno il 75% dei presenti. Le cariche decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell’Assemblea.
I membri della Presidenza in carica sono componenti di diritto della nuova Assemblea che si forma per la fase elettiva e concorrono all’elezione degli organi. Per tale motivo gli stessi membri, se non delegati dal territorio o non rieletti in Presidenza, decadono dopo l’avvenuta l’elezione del Presidente e in tal caso non fanno parte dell’Assemblea eletta in sede dal rinnovo quadriennale Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche i Mestieri, le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse, CNA Professioni e CNA Pensionati.
ART. 7 – Candidature
L’Assemblea Elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, la Presidenza, la Direzione regionale, il collegio dei garanti e il collegio dei revisori.
a) Requisiti
- Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori, titolari o legali rappresentanti di società, o amministratori con deleghe operative, di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA.
- Il Presidente regionale dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che, per almeno 4 anni, abbiano svolto funzione di Dirigente regionale, o territoriale o che siano personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza all’interno e all’esterno della CNA siano tali da produrre una evidente valorizzazione del sistema regionale.
- Sono esclusi dai vertici regionali quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico o quanti, siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi o siano sottoposti a procedura concorsuale. In caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati dolosi, la Direzione regionale, delibera sulla ammissibilità della candidatura.
b) Modalità di costruzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi
- La Direzione regionale, prendendo atto della convocazione dell’Assemblea Elettiva, nomina un Collegio Elettorale con il compito di valutare le candidature per il Presidente, la Presidenza, la Direzione regionale.
- I membri del collegio saranno scelti tra imprenditori, che abbiano svolto l’incarico di Presidente regionale, territoriale, o abbiano operato per molto tempo in posizione di vertice, dimostrando costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio. I membri del collegio devono essere in numero di almeno 3. Nessun componente il collegio può essere candidato alle cariche regionali oggetto della consultazione. Il Collegio consulta i Presidenti delle CNA territoriali e gli altri dirigenti che ritiene opportuno, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento.
- Il Collegio accoglie candidature inoltrate al Collegio medesimo 20 giorni prima la data di svolgimento dell’Assemblea, che ottengono, su un formalizzato Piano Strategico di Mandato, una sottoscrizione di firme pari ad almeno il 25% dei componenti l’Assemblea medesima. La firma di un delegato può essere apposta al programma di un solo candidato, il Collegio controlla e verifica la scelta del delegato con il delegato stesso. Il Collegio, valutate accuratamente le persone dei candidati, sia sotto il profilo imprenditoriale che etico e morale, persegue l’obiettivo di una proposta unitaria per il Presidente Regionale.
- Il Collegio constatata la validità e legittimità della presenza di più di un candidato, lo comunica alla Presidenza regionale. I candidati presenteranno in una seduta privata nel corso dell’Assemblea Elettiva , il loro piano strategico di mandato.
- Le candidature per la Presidenza regionale, sono formulate dal Collegio di concerto con il Presidente neo eletto, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività generale dell’intero Sistema CNA, considerando la necessità di avere presenti, in un organo non superiore a 11 componenti compreso il Presidente, una significativa presenza femminile pari ad almeno il 20% dei componenti la Presidenza ed almeno il 20% dei componenti la Direzione, in tutti i livelli del sistema, con esclusione nel caso di organi composti in modo automatico.
- In caso di dimissioni del Presidente regionale o comunque di una sua prolungata impossibilità a svolgere le proprie funzioni, ovvero in caso di dimissioni o comunque di decadenza della maggioranza dei membri della Presidenza, la Direzione regionale, convocata dal vicepresidente vicario, ovvero in caso di sua assenza dal vicepresidente più anziano, deve convocare o nominare il Collegio entro 30 gg. e nei giorni successivi convoca l’Assemblea per il rinnovo
- Per la Direzione regionale le candidature possono essere presentate con liste aperte all’Assemblea regionale: vale a dire che possono essere presentati più nominativi di quelli eleggibili.
- Il Collegio Elettorale può optare per la lista chiusa o altre modalità. Per la Presidenza è prevista la lista chiusa.
ART. 8 – Modalità di funzionamento e composizione della Direzione
La Direzione delibera, di norma, sui temi posti all’ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza regionale può deliberare su argomenti non previsti all’ordine del giorno. Per quanto concerne la composizione della Direzione, si rinvia a quanto stabilito all’art. 12 dello Statuto regionale.
ART. 9 – Deleghe
Il Presidente può attribuire ai Vice Presidenti una o più deleghe inerenti il campo di iniziative della CNA Sicilia. Tali deleghe dovranno essere svolte, per quanto riguarda l’utilizzo delle strutture della CNA Regionale, d’intesa con il Segretario Regionale.
ART. 10 – Procedure elettive – MESTIERI, UNIONI E RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE.
• RINNOVI QUADRIENNALI
- La CNA esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema. Questo avviene ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale, il riferimento è all’articolo 5, dello Statuto Nazionale, – Il sistema CNA.
- Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione, riferimento all’articolo 5 dello Statuto Nazionale – Il sistema CNA, essi sono:
a) I Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, sono organizzati a livello territoriale e/o regionale ed a livello nazionale;
b) CNA Professioni;
c) CNA Pensionati;
d) Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA.
- La CNA Regionale, d’intesa con le rispettive CNA Territoriali, debbono operare per l’organizzazione dei Mestieri e delle loro Unioni Regionali, di CNA Professioni e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e concordano l’organizzazione di CNA Pensionati.
- La CNA Regionale di concerto con le Associazioni territoriali e con apposita delibera della Direzione stabilisce la costituzione dei Mestieri e delle Unioni regionali tenendo conto degli statuti e regolamento regionale e nazionale.
- I Mestieri e le loro Unioni, sono articolazioni del Sistema CNA. L’Unione è una istanza di aggregazione dei Mestieri. Essa svolge una funzione di coordinamento e di rappresentanza, all’interno del sistema CNA, dei Mestieri che la compongono. Ad ogni livello confederale non possono essere costituite nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
- Con il regolamento attuativo dello statuto regionale si disciplina quanto non previsto nello statuto per il funzionamento delle Unioni e Mestieri.
- Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento Attuativo dello Statuto Regionale si fa riferimento al Regolamento Attuativo dello Statuto Nazionale.
• MESTIERI
La Direzione Regionale della CNA stabilisce, la composizione numerica del Consiglio Regionale di ciascun Mestiere e i criteri per garantire la rappresentatività territoriale.
Il Presidente della CNA Sicilia, non appena avuta comunicazione da parte dei Presidenti delle CNA Territoriali dell’avvenuto svolgimento delle assemblee Territoriali dei mestieri costituiti nella Regione, convoca il Consiglio Regionale di ciascun Mestiere per l’ elezione dei componenti degli organi di quest’ultime a livello regionale.
Sono organi dei MESTIERI: il Consiglio Regionale e il Presidente.
• Il Consiglio Regionale è composto da tutti i Presidenti di Mestiere Territoriale, si può aggiungere un numero di imprenditori per ogni mestiere che lo compone, oppure stabilire un peso al voto del Presidente del mestiere in proporzione alla numerosità degli iscritti, si riunisce solo in fase elettiva. Il Consiglio elegge i rappresentanti del Mestiere Regionale al Consiglio Regionale di Unione di appartenenza, elegge inoltre i rappresentanti del Mestiere Regionale al Consiglio nazionale di Mestiere, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Nazionale.
• Il Presidente – La CNA Regionale, o l’Unione appositamente delegata individua e indica, tra i componenti il consiglio, con le modalità più consone alla dimensione del mestiere e coinvolgimento degli imprenditori, il presidente di mestiere territoriale a Presidente Regionale tra i componenti il consiglio; oppure può optare per l’individuazione dello stesso attraverso una procedura elettiva tra i componenti il Consiglio. Il presidente regionale di mestiere se non presente l’unione allo stesso livello confederale è membro di diritto dell’assemblea e della direzione regionale.
• Il Presidente Regionale di mestiere , se lo ritiene opportuno, può dotarsi di un comitato esecutivo da 3 a 9 membri.
• Il portavoce di Mestiere uscente che non ha fatto due mandati pieni e consecutivi si può ricandidare a presidente di mestiere regionale e nazionale anche se non delegato a livello territoriale ed è componente di diritto del consiglio per la fase elettiva e decade se non eletto. Il Presidente di CNA Sicilia comunica al Presidente nazionale CNA l’avvenuta elezione degli organi dei Consigli regionali dei mestieri, nonché il Presidente dell’articolazione di mestiere indicato tra i presidenti territoriali per il livello nazionale ai sensi dell’art. 9 del Regolamento nazionale.
• UNIONI
La Direzione Regionale della CNA stabilisce, la composizione numerica del Consiglio Regionale di ciascuna Unione e i criteri per garantire la rappresentatività territoriale e di mestiere di ciascuna di esse.
Il Presidente della CNA Sicilia, non appena avuta comunicazione da parte dei Presidenti dei Mestieri Regionali dell’avvenuta costituzione degli organismi, convoca, in accordo con i Presidenti delle Unioni costituite, il Consiglio Regionale di ciascuna Unione per l’ elezione dei componenti degli organi di quest’ultime a livello regionale.
Sono organi delle Unioni: il Consiglio Regionale e il Presidente Coordinatore.
• Il Consiglio Regionale è composto da tutti i Presidenti Regionali di Mestiere, dai presidenti di Unione uscenti e al fine di garantire una presenza equilibrata del territorio e dei mestieri, nella composizione del consiglio, si può aggiungere un numero di imprenditori per ogni mestiere che la compone. Il Consiglio si riunisce solo in fase elettiva.
• Il Presidente Coordinatore. Il Presidente di Mestiere che svolge la funzione di “Presidente Coordinatore” di un Unione se non prevista la fase elettiva è, in genere , il Presidente del Mestiere più rappresentativo, scelto di comune accordo da i Presidenti di Mestiere che compongono il consiglio di Unione in fase elettiva. La proposta di “Presidente Coordinatore” è validata per il tramite di una specifica delibera della Presidenza CNA. In caso di mancato accordo tra i Presidenti di Mestiere che compongono un Unione, il Presidente della stessa è individuato e indicato per il tramite di una specifica delibera della Presidenza CNA. Il Presidente Coordinatore di ciascuna Unione Regionale è membro di diritto dell’Assemblea e della Direzione regionale.
Il Presidente di CNA Sicilia comunica al Presidente nazionale CNA l’avvenuta elezione degli organi dei Consigli regionali delle Unioni, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento nazionale.
ART. 11 – Direzione Operativa
Il Segretario Regionale convocherà la Direzione Operativa che è formata dai Segretari o direttori delle CNA Territoriali, dai responsabili e/o coordinatori delle unioni Regionali. Attraverso la Direzione Operativa la CNA regionale attiva un sistema relazionale tra le associazioni di cui al primo comma del presente articolo, promovendo tutte le azioni necessarie alla conoscenza ed alla affermazione sul territorio delle posizioni e delle iniziative del sistema confederale. La Direzione Operativa esamina le problematiche organizzative del sistema e svolge una funzione propositiva nei confronti degli Organi confederali.
ART. 12 – Raggruppamenti di interesse
I Raggruppamenti di interesse costituiti e riconosciuti a livello regionale sono:
• CNA Industria
• CNA Turismo e Commercio
• Cna Impresa Donna
• Cna Giovani Imprenditori
Tutti i Presidenti Territoriali per ogni specifico Raggruppamento di interesse, eleggono tra loro il Presidente Regionale del Raggruppamento. Se lo ritengono opportuno, gli affiancano un comitato esecutivo da 3 a 9 membri. Lo stesso si riunisce al bisogno, almeno una volta ogni quattro anni oppure, se ritenuto necessario, opera come coordinamento stabile.
Il Presidente Regionale del Raggruppamento di Interesse è membro di diritto dell’assemblea e della direzione regionale.
Il Presidente di CNA Sicilia comunica al Presidente nazionale CNA l’avvenuta elezione degli organi dei raggruppamenti di interesse, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento nazionale.
Inoltre cosi come previsto dallo statuto Nazionale concorrono a comporre il sistema Regionale:
• CNA Professioni Regionale
• CNA Pensionati Regionale
i cui Presidenti regionali sono componenti di diritto dell’assemblea e della Direzione Regionale.
La Composizione degli organi e le regole sono quelli previsti dallo statuto nazionale CNA e dallo statuto nazionale CNA Pensionati.
ART. 13 – Validità delle riunioni
Per quanto concerne la validità delle riunioni dell’Assemblea, si rinvia a quanto stabilito dallo Statuto regionale. Per quanto concerne la validità delle riunioni della Direzione, si rinvia a quanto stabilito dallo Statuto regionale. Le riunioni della Presidenza sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
ART. 14 – Modalità del dibattito negli Organi regionali
Il Presidente propone agli Organi le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente di questi. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l’ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente le sedute. Dichiara la conclusione dei lavori. Il materiale scritto relativo ai singoli punti all’ordine del giorno di norma viene inviato insieme alla convocazione, o comunque in tempo utile per arrivare preparati e informati alla riunione. I membri degli Organi possono fare richiesta di discutere ordini del giorno diversi, o aggiungere ulteriori punti a quelli stabiliti. E’ facoltà della Presidenza accogliere tali richieste; è fatto obbligo alla presidenza di accogliere tali richieste se presentate secondo le modalità previste all’art. 4, terz’ultimo comma del presente Regolamento.
ART. 15 – Deliberazioni
Salvo quanto già previsto dallo Statuto regionale, le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti.
ART. 16 – Modalità di votazione
Le votazioni avvengono di norma in modo palese, per alzata di mano. Si vota in modo segreto nei seguenti casi:
- quando ne sia fatta richiesta, verbale o scritta, da uno o più membri dell’Organo e tale richiesta sia accolta da almeno un quinto dei presenti aventi diritto al voto. La votazione sulla richiesta avviene in modo palese per alzata di mano;
- nel caso di richiesta di adire il Collegio dei Garanti
ART. 17 – Non cumulabilità delle cariche
In virtù del rinvio disposto dallo Statuto regionale la disciplina del cumulo delle cariche viene così stabilita. L’incarico di Presidente della CNA Sicilia è incompatibile con gli incarichi di Presidente di CNA Provinciale, di Presidente di Unione regionale o territoriale e di Presidente di Raggruppamento di interesse regionale o provinciale.
I membri del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente componenti degli altri Organi della CNA Sicilia. I membri del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti non possono fare parte del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti di altre organizzazioni confederali.
ART. 18 – Incompatibilità
Il Presidente regionale, i Vice Presidenti, i membri della Direzione regionale, i Presidenti delle Unioni regionali, i Presidenti dei Raggruppamenti di interesse regionalmente riconosciuti, i dirigenti ed il personale dipendente del sistema regionale CNA comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l’assunzione di incarichi in amministrazioni pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante interesse regionale, nazionale o comunitario, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi. I dirigenti e dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti.
Il Collegio dei Garanti valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che ha omesso di comunicare tempestivamente l’accettazione dell’incarico, ed applica a richiesta della Direzione le sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento. La Direzione delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati. Per effetto della pronuncia negativa della Direzione, colui che ha accettato l’incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in CNA. Nel caso in cui la Direzione, ai sensi dello Statuto regionale, indichi i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione. La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.
ART. 19 – Sanzioni disciplinari
La Direzione regionale, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli dirigenti o membri degli organi regionali, in violazione dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice Etico, ovvero del Regolamento che verrà emanato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, richiede al Collegio dei Garanti regionale le seguenti sanzioni:
· richiamo scritto;
· sospensione del rapporto associativo;
· sospensione dall’incarico regionale o dall’organo regionale di appartenenza;
· decadenza dagli Organi regionali;
· espulsione.
ART. 20 – Decadenza dagli Organi regionali
I componenti degli Organi regionali decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verifichino le seguenti condizioni:
- perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA territoriale di appartenenza;
- quando siano incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti regionale, nel qual caso automaticamente sarà applicata la sanzione prevista.
I membri di diritto degli Organi decadono nel momento in cui perdono la ragione di tale diritto e vengono automaticamente sostituiti.
In caso di mancata partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito, e comunque per un numero di volte superiore alla metà delle riunioni tenute nell’arco di un anno solare, è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall’Organo medesimo nella riunione successiva. In tal caso, per i componenti la Direzione regionale si dovrà provvedere alla sostituzione in occasione della prima riunione dell’Assemblea regionale.
Nel caso di necessità di sostituire un componente della Presidenza regionale, si riattiva la Commissione di cui all’art. 7 del presente Regolamento, che espleterà la procedura prevista allo stesso articolo.
ART. 21 – Accesso ai dati di contatto per finalità elettorali
1. Nell’ambito del procedimento di elezione degli organi del sistema confederale, è riconosciuto a ciascun candidato l’accesso ai dati di contatto degli associati che abbiano diritto al voto.
2. Il singolo candidato richiede i dati al proprio Collegio Elettorale, che, sentito il responsabile della protezione dei dati personali e verificata la legittimità della richiesta, autorizza il Privacy Manager della struttura interessata alla loro fornitura. Il candidato può usufruirne per finalità esclusivamente elettorali e limitatamente al periodo connesso.
3. Per dati di contatto si intendono il cognome e il nome dell’avente diritto al voto, nonché l’indirizzo di posta elettronica da questo fornito all’atto di adesione.
ART. 21 BIS – Promozione attività associativa, responsabile della protezione dei dati, CNA Privacy e gestione degli eventi e trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video
a) Promozione dell’attività associativa
1. Conformemente agli scopi del sistema CNA, gli organi del sistema confederale nazionale, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali stabilite sia a livello europeo che nazionale, possono fornire ai propri associati tramite corrispondenza o attraverso l’impiego di qualsiasi forma di comunicazione, ogni informazione intesa a promuovere l’attività dell’Associazione ovvero preordinata alla più ampia conoscenza di vantaggi e opportunità, anche di natura commerciale, scaturenti dall’appartenenza al Sistema CNA.
b) Designazione e comunicazione del responsabile della protezione dei dati e Privacy by design
1. La CNA Sicilia, nonché, se richiesto, le strutture, gli enti e le società di rispettiva emanazione, designano, ove possibile, il responsabile della protezione dei dati personali, in ragione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati. La designazione è immediatamente trasmessa al Privacy Manager del livello confederale nazionale. Il responsabile della protezione dei dati redige una relazione annuale sulle attività da lui svolte, dandone comunicazione al Privacy Manager di riferimento.
2. Tenuto conto delle attività in corso di progettazione e degli effetti che ne possono conseguire, la CNA Sicilia, le strutture, gli enti e le società di rispettiva emanazione, informano tempestivamente il responsabile della protezione dei dati personali affinché, qualora lo ritenga necessario, provveda nelle forme e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Delibera direzione CNA Sicilia – 13/05/2021
Assetto Mestieri, Unioni, Raggruppamenti di Interesse e Articolazione di Sistema
– Livello Regionale –
UNIONI
· CNA AGROALIMENTARE
· CNA FITA
· CNA COSTRUZIONI
· CNA PRODUZIONE
· CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE
· CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI
· CNA BENESSERE E SANITA’
· CNA SERVIZI ALLA COMUNITA’
MESTIERI
· Comunicazione e stampa (MANCA UNIONE A LIVELLO REGIONALE)
· Digitale (MANCA UNIONE A LIVELLO REGIONALE)
· Moda Tessile e Abbigliamento (MANCA UNIONE A LIVELLO REGIONALE)
· Agricoltori
· Dolciari e Panificatori
· Ristorazione
· Produzione Alimentari
· Restauratori
· Ceramisti
· Lavorazione artistica metalli
· Orafi
· Trasporto merci
· Taxi
· NCC Bus
· NCC Auto
· Edilizia
· Imprese di pulizia e disinfestazione
· Elettrici
· Termoidraulici
· Meccanica
· Legno e Arredo
· Chimica Vetro/Gomma/Plastica
· Serramenti e Infissi
· Acconciatori
· Estetiste
· Odontotecnici (SNO)
· Meccatronici
· Carrozzerie
· Gommisti
· Tintolavanderie
· Stabilimenti balneari
RAGGRUPPAMENTIDI INTERESSE
· CNA Giovani imprenditori
· CNA Impresa donna
· CNA Industria
· CNA Turismo e commercio
· CNA Professioni
· CNA Pensionati
Composizione Consigli Regionali di Mestiere e Unione.
La Direzione Regionale della CNA Sicilia delibera la composizione numerica del Consiglio Regionale di ciascun Mestiere, stabilendo che esso sia composto solo dai Presidenti Territoriali di Mestiere laddove lo stesso venga costituito. Inoltre la Direzione Regionale della CNA Sicilia delibera la composizione numerica del Consiglio Regionale di ciascuna Unione, stabilendo che esso sia composto solo dai Presidenti Regionale di Mestiere appartenenti all’Unione.
Delibera Presidenza CNA Sicilia
Assetto Mestieri, Unioni, Raggruppamenti di Interesse e Articolazione di Sistema
– Livello Regionale –
Integrazione delibera Direzione CNA Sicilia del 13/05/2021
MESTIERI
· Sanità (Podologi, Optometristi) – GIOACCHINO FERLISI – AG
· Editoria – Costantino di Nicolò – ME
· Moda su Misura – Mauro Crimi – PA
Delibera Presidenza CNA Sicilia 11/11/2022
Assetto Mestieri, Unioni, Raggruppamenti di Interesse e Articolazione di Sistema
– Livello Regionale –
Integrazione delibera Direzione CNA Sicilia del 13/05/2021
MESTIERI
· Ascensoristi – Andrea Gennaro – PA
Delibera Presidenza CNA Sicilia 24/07/2024
Assetto Mestieri, Unioni, Raggruppamenti di Interesse e Articolazione di Sistema
-Livello Regionale-
Integrazione delibera Direzione CNA Sicilia del 13/05/2021
Raggruppamento di Interesse
· CNA Cinema e Audiovisivo – Ninni Panzera